Con la Legge Gelli in vigore dall’8 marzo 2017 si è dato il via ad una serie di novità sulla responsabilità professionale degli esercenti la professione sanitaria che interessano gli ambiti penali, civili ed amministrativi legati al sistema assicurativo. 

Vediamo nello specifico quali sono i punti trattati dalla legge:

  1. Responsabilità penale: a seguito di danni personali o del decesso del paziente per cause non dipendenti dalla volontà dell’esercente la professione sanitaria (si parla quindi di omicidio colposo), verranno applicate le pene previste dagli articoli 589 e 590 del codice penale. Tali articoli non verranno applicati se i punti delle linee guida siano stati scrupolosamente osservati
  2. Responsabilità civile: riguarda la parte di responsabilità sia della struttura sanitaria, pubblica o privata, sia l’esercente la professione.  Nello specifico, mediante questo punto, la struttura si impegna a rispondere dell’atto del sanitario seppur questo non sia un diretto dipendente della struttura stessa, ma sia stato indicato dal paziente. Sta però di fatto che il sanitario sarà tenuto a rispondere ai sensi dell’art 2043 del codice civile (secondo cui chi commette un atto doloso o colposo che reca danni a seconde parti  è tenuto al risarcimento), se non ha osservato gli obblighi contrattuali stipulati con il paziente. Ai fini del processo che determinerà la gravità del danno, verrà tenuto conto dell’osservanza delle linee guida e saranno applicate per il risarcimento le tabelle previste dal Codice delle Assicurazioni. 
  3. Responsabilità amministrativa: tale azione, viene esercitata dal pubblico ministero dopo che la richiesta di risarcimento per colpa da parte del paziente rivolta alla struttura o al sanitario, viene accolta.

Per tutte le strutture, che siano esse pubbliche o private, vige l’obbligo della copertura assicurativa, che interessa:

  • Tutti i ruoli che agiscono all’interno di esse, seppure non si tratti di chi opera direttamente.
  • Prestazioni Intramoenia, ovvero quelle che avvengono al di fuori nell’orario lavorativo del medico di un ospedale, che si serve della struttura a fronte del pagamento da parte del paziente di una quota.
  • Il libero professionista che opera al di fuori di strutture ambulatorie o diagnostiche, o che invece se ne avvale per obblighi contrattuali stipulati con il paziente.

È proprio a proposito delle coperture assicurative che pare verranno ampliati i casi in cui le compagnie pagheranno danni attualmente esclusi da coperture e vedranno abbassare massimali e premi.

Uno dei punti focali della Legge Gelli è l’equipararsi di sinistri, sia esso medico o ad esempio, sinistro stradale.

Fino ad oggi infatti, il sinistro stradale aveva meno valore di quello avvenuto in sala operatoria nel corso di un intervento. Non solo! I danni sanitari partivano da risarcimenti molto alti.

E per le strutture che non volessero assicurarsi, la legge consente come alternativa il versamento di fondi che coprano rischi e danni. Ciò non esonera quest’ultima dalle proprie responsabilità, né tanto meno i suoi collaboratori, su cui vige un obbligo assicurativo, che si tratti di dipendenti o liberi professionisti.

Per  comprenderne meglio le disposizioni della legge partecipa sabato 21 ottobre all’evento organizzato a Napoli  “Per una sanità responsabile e sicura: i determinanti di salute” presso Villa Doria D’Angri. Per iscriverti all’evento clicca qui.